AI Act: cosa è davvero scattato il 2 agosto 2026 e cosa rischi

AI Act: cosa è davvero scattato il 2 agosto 2026 e cosa rischi

AI Act: il rinvio di cui tutti parlano non è quello che riguarda te

Nelle ultime settimane in Italia è circolata una versione molto comoda dei fatti. L’AI Act è stato rinviato, quindi c’è tempo. È una lettura che ha il pregio della semplicità e il difetto di essere sbagliata proprio nel punto in cui conta.

Il 2 agosto 2026 il Regolamento europeo sull’intelligenza artificiale è entrato nella sua fase di applicazione generale. Alcuni obblighi sono stati effettivamente spostati in avanti. Altri, quelli che toccano la maggior parte delle aziende italiane, sono operativi da adesso, insieme alle autorità che vigilano e al regime che sanziona.

Vale la pena capire con precisione dove passa la linea.

Cos’è l’AI Act, in senso tecnico

È il Regolamento (UE) 2024/1689. La parola regolamento non è un dettaglio formale: significa che si applica direttamente in tutti gli Stati membri, senza bisogno di una legge italiana che lo recepisca. Non esiste una versione nazionale dell’AI Act e non ne esisterà una. È il primo quadro normativo organico al mondo dedicato all’intelligenza artificiale.

La sua logica è quella che confonde più spesso chi si avvicina per la prima volta. Il regolamento non disciplina la tecnologia, disciplina il rischio. Non chiede che modello usi, chiede cosa ci fai.

I livelli sono quattro. Al vertice ci sono le pratiche vietate, come il social scoring, le tecniche manipolative e il riconoscimento delle emozioni sul posto di lavoro: fuori legge dal 2 febbraio 2025, senza margini di adeguamento. Sotto ci sono i sistemi ad alto rischio, quelli impiegati in selezione del personale, valutazione del merito creditizio, biometria, istruzione, giustizia, infrastrutture critiche e dispositivi medici. Poi il rischio limitato, dove l’obbligo non è tecnico ma informativo: dichiarare. E infine il rischio minimo, dove non si deve fare nulla.

C’è però un secondo asse, e nella pratica pesa di più del primo.

Fornitore e deployer non sono la stessa cosa, ma rispondono entrambi

Il regolamento distingue chi sviluppa un sistema di intelligenza artificiale da chi lo utilizza nella propria attività. Il primo è il fornitore, il secondo è il deployer.

Il punto che quasi tutte le aziende italiane sottovalutano è che il deployer ha obblighi propri, non derivati. Non serve costruire modelli per rientrare nell’AI Act. Basta usarli. Uno studio che fa preselezione dei curriculum con uno strumento acquistato è un deployer. Un e-commerce con un assistente conversazionale è un deployer. Un’agenzia che genera contenuti è un deployer.

Chi ha letto il regolamento pensando “noi non facciamo AI” ha risposto alla domanda sbagliata.

Il calendario, aggiornato dopo il Digital Omnibus

Le date sono cambiate a metà 2026 e questo è il motivo di gran parte della confusione.

La Commissione ha proposto il Digital Omnibus il 19 novembre 2025. Il Parlamento europeo lo ha adottato il 16 giugno 2026 con 423 voti favorevoli, 57 contrari e 174 astensioni. Il Consiglio ha dato il via libera definitivo il 29 giugno, e l’atto è stato firmato l’8 luglio. La motivazione dichiarata è concreta: gli standard armonizzati e gli strumenti di conformità per i sistemi ad alto rischio non erano pronti.

Ecco come si compone il quadro oggi.

Divieti e obbligo di alfabetizzazione sull’intelligenza artificiale: in vigore dal 2 febbraio 2025. Obblighi per i modelli di IA per finalità generali: dal 2 agosto 2025. Applicazione generale, obblighi di trasparenza, operatività delle autorità di vigilanza e regime sanzionatorio: dal 2 agosto 2026. Sistemi ad alto rischio autonomi dell’Allegato III: rinviati al 2 dicembre 2027. Sistemi ad alto rischio integrati in prodotti già soggetti a normativa settoriale, come dispositivi medici, macchinari e giocattoli: rinviati al 2 agosto 2028.

Il rinvio riguarda quindi la parte più onerosa del regolamento. Ma è anche la parte che, statisticamente, riguarda la minoranza delle imprese. Chi non fa scoring creditizio, non gestisce biometria e non produce dispositivi medici ha guadagnato sedici mesi su qualcosa che non stava facendo.

Cosa è scattato davvero il 2 agosto

L’articolo 50 dell’AI Act è rimasto ancorato alla sua data originaria, e la Commissione europea lo ha confermato espressamente. Sono gli obblighi di trasparenza, e sono quattro.

Chi fornisce sistemi che interagiscono con le persone deve fare in modo che l’utente sappia di stare parlando con un’intelligenza artificiale, salvo che la cosa sia già evidente dal contesto. Un avviso chiaro all’avvio della conversazione basta.

Chi usa l’intelligenza artificiale per creare deepfake deve dichiararlo.

Chi genera testi con l’intelligenza artificiale destinati a informare il pubblico su questioni di interesse pubblico deve dichiararlo.

Chi impiega sistemi di riconoscimento delle emozioni o di categorizzazione biometrica deve informare le persone interessate.

C’è un solo alleggerimento, e riguarda la marcatura tecnica leggibile dalle macchine, il watermarking. Quell’obbligo specifico slitta al 2 dicembre 2026, sia per i sistemi già sul mercato sia per quelli di nuova immissione. Alla stessa data entrano in vigore due nuovi divieti introdotti dall’Omnibus: gli strumenti che generano immagini intime non consensuali e il materiale di abuso sessuale su minori generato artificialmente, vietati sia per chi li sviluppa sia per chi li utilizza.

Le sanzioni, e come si leggono davvero

L’articolo 99 prevede tre fasce, calcolate come valore più alto tra una cifra fissa e una percentuale del fatturato mondiale annuo.

Fino a 35 milioni di euro o il 7% per le pratiche vietate dall’articolo 5. Fino a 15 milioni o il 3% per la violazione degli altri obblighi, e qui dentro rientra anche la trasparenza. Fino a 7,5 milioni o l’1% per informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti fornite alle autorità.

Per le PMI e le startup il paragrafo 6 ribalta il criterio: si applica l’importo più basso tra cifra fissa e percentuale. Che resta comunque una cifra in grado di chiudere un’attività.

Una precisazione onesta, perché il titolo da 35 milioni gira molto e informa poco. Quella fascia riguarda le pratiche vietate. Se non fai social scoring e non monitori le emozioni dei dipendenti, non è la tua fascia. La tua, semmai, è la seconda.

Il binario italiano

L’Italia ha aggiunto un livello con la Legge 23 settembre 2025 n. 132, in vigore dal 10 ottobre 2025, primo quadro nazionale europeo allineato all’AI Act.

L’articolo 20 individua l’Agenzia per l’Italia Digitale come autorità di notifica e l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale come autorità di vigilanza del mercato, con compiti ispettivi e poteri sanzionatori. Restano pienamente competenti il Garante per la protezione dei dati personali su tutto ciò che tocca i dati, e le autorità di settore come Banca d’Italia, Consob e Ivass per il finanziario.

In pratica, se il tuo sistema tratta dati personali, e quasi sempre lo fa, ti muovi su due binari contemporaneamente. La legge interviene inoltre sul Modello 231, introducendo responsabilità organizzative che prima del 2025 semplicemente non esistevano.

Il rischio più probabile non è la multa

Vale la pena dirlo chiaramente, perché il dibattito è tutto sbilanciato sugli importi.

La probabilità che un’azienda italiana di medie dimensioni riceva un’ispezione nei prossimi dodici mesi è bassa. La probabilità che un cliente business le chieda una dichiarazione di conformità all’AI Act dentro un contratto è molto più alta, e cresce ogni trimestre. Non essere in grado di produrla non comporta una sanzione: comporta un contratto che non si firma.

Ci sono poi il rischio reputazionale, perché i provvedimenti vengono pubblicati e ripresi, e il rischio civile, perché chi subisce un pregiudizio da un sistema non conforme può chiedere il risarcimento, e l’inadempimento agli obblighi del regolamento rende molto più facile provare la responsabilità.

Da dove si comincia

La prima cosa da fare non richiede consulenti e si può iniziare oggi. È il censimento: elencare tutti i sistemi di intelligenza artificiale effettivamente in uso in azienda, compresi quelli che nessuno ha mai autorizzato formalmente e che qualcuno ha attivato da solo perché funzionavano bene.

Poi si classifica ciascuno rispetto ai livelli di rischio. Poi si verifica quali ricadono nell’articolo 50 e quindi vanno dichiarati. Poi si aggiornano informative e policy, e si assegnano responsabilità con nomi e cognomi.

È un lavoro noioso, e per questo viene rimandato. Ma nel momento in cui arriva una richiesta, da un’autorità o molto più probabilmente da un cliente, quel documento è la prima cosa che serve, ed è anche l’unica che non si può improvvisare in una settimana.

Il chatbot che hai sul sito, intanto, dichiara di essere un chatbot?

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